Nuovo Regolamento 651/2014 sugli aiuti di Stato

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Ci sono novità in vista per gli aiuti di Stato alla formazione, a seguito dell’emissione del Regolamento 651/2014, avvenuta a inizio luglio. L’argomento interessa soprattutto le aziende-utenti dei corsi di formazione continua e dei corsi di sicurezza sul lavoro.

Il Regolamento 651/2014 viene applicato agli avvisi emanati dai fondi e precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune.

Le disposizioni introdotte dal regolamento 651/2014 hanno un importanza non trascurabile, dato che dovranno essere rispettate nelle:

  • agevolazioni gestite dalle regioni e dallo Stato nel periodo 2014-2020.
  • agevolazioni concesse dai fondi strutturali e di investimento.

Il Regolamento 651/2014 va a toccare le seguenti tipologie di aiuti di Stato:

  • aiuti alle piccole e media imprese (PMI) nella forma degli aiuti agli investimenti, aiuti al funzionamento e accesso delle PMI ai finanziamenti
  • aiuti a scopo regionale
  • aiuti a sostegno dello sviluppo, dell’innovazione e della ricerca
  • aiuti alla formazione
  • aiuti a sostegno dell’assunzione e dell’occupazione di lavoratori svantaggiati e di lavoratori disabili
  • aiuti per la salvaguardia ambientale
  • aiuti per le infrastrutture locali
  • aiuti volti a sopperire ai danni da calamità naturali
  • aiuti a finalità sociale per il trasporto dei residenti in aree periferiche
  • aiuti per le infrastrutture a banda larga
  • aiuti per la cultura e la conservazione del patrimonio
  • aiuti per gli impianti sportivi e le aree ricreative multifunzionali.

Il nuovo Regolamento va ad affiancarsi a quello del 2013 riguardante l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti de minimis (1407/2013). Questi aiuti possono essere concessi dagli stati membri senza l’autorizzazione della Commissione UE perché la loro entità, non superando una certa somma nel triennio, non è tale da poter permettere di falsare la concorrenza.-

Il Regolamento 651/2014 ha apportato al quadro normativo le seguenti innovazioni:

  • Concessione di agevolazioni per i costi dei posti di lavoro creati dagli investimenti
  • Concessione di agevolazioni per investimenti materiali e immateriali
  • Concessione di agevolazioni ai dipendenti che rilevano le piccole imprese in crisi, salvando posti di lavoro
  • Concessione di agevolazioni cumulate fra di loro o con quelle de minimis a condizione che il massimale che si raggiunge debba essere compatibile con gli aiuti che secondo l’UE non vanno ad inficiare la concorrenza di mercato.
  • Le piccole e medie imprese possono beneficiare di beni usati
  • Non beneficiano di aiuti le imprese che vengono rilevate da soggetti legati alla proprietà dell’azienda, ciò però non vale quando l’acquirente è un familiare del proprietario o un dipendente, solo nel caso delle piccole imprese

 

Il Regolamento 651/2014 per le aziende interessate alla formazione sulla sicurezza sul lavoro, prevede all’art. 31, comma 2, che “Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione”. In questo comma rientra la formazione sulla salute e la sicurezza sul lavoro, la quale è una conseguenza della formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D. Lgs. n. 81/08.

Questa previsione impedisce il finanziamento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In merito ai piani di formazione attraverso i conti formazione aziendale siamo ancora in attesa di indicazioni sulla possibilità di ottenere i finanziamenti per la formazione obbligatoria. Con il Regolamento 651/2014, inoltre, viene meno la differenza tra la formazione generale e quella specifica, con una conseguente modifica del cofinanziamento obbligatorio.

 

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