Nuova sentenza sull’infortunio in itinere

La Corte di Cassazione civile si è espressa nuovamente in materia di infortunio in itinere. La fattispecie affrontata riguarda quei casi, piuttosto frequenti, in cui a seguito di incidente stradale avvenuto mentre ci si reca, con mezzo proprio, al luogo di lavoro.

La Corte di Cassazione, nell’affrontare la fattispecie, riepiloga le circostanze necessarie affinché la domanda di risarcimento possa sussistere: “ci deve essere un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito e attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto”.

Nello specifico la sentenza n. 22154 del 20 ottobre 2014 della Cassazione Civile, Sez. Lav., ha accolto il controricorso dell’Inail contro la pretesa del lavoratore interessato di ottenere sia la rendita che l’indennità di inabilità temporanea. Nella fattispecie analizzata è stato accertato che tra la casa del lavoratore e infortunato e il luogo di lavoro vi sono solo 900 metri di distanza e che questa distanza non giustificava la necessità di utilizzare un mezzo di trasporto privato. Per tale motivo il ricorso è stato rigettato.

In altri termini, secondo la Corte di Cassazione civile, il lavoratore, abitando a meno di 1 chilometro dal posto di lavoro e vista l’età lavorativa e la mancanza di problemi di salute, avrebbe potuto evitare l’incidente se avesse raggiunto il posto di lavoro attraverso i mezzi di trasporto pubblico o a piedi. La sentenza, di conseguenza, ha stabilito che al lavoratore, per l’infortunio in itinere, non spetta né la rendita ex Dpr. n. 1124 del 1965 né l’indennità per inabilità temporanea.

Questa sentenza è un motivo in più per scegliere i mezzi pubblici di trasporto, contribuendo alla qualità dell’aria che respirate, evitando infortuni.

 

Contatti

If you want to get a free consultation without any obligations, fill in the form below and we'll get in touch with you.